G.A.S. Monastier di Treviso

Statuto

Art.1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE


E' costituita, ai sensi del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000, n° 383, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Gruppo di Acquisto Solidale di Monastier" successivamente definito "Associazione" con sede legale presso piazza Marconi n.1 – 31050 Monastier di Treviso (TV). Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede operativa in un altro luogo. Il mutamento di sede non comporta modifica allo Statuto. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto. L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione potrà cooperare ovvero aderire ad altre associazioni o enti pubblici e privati di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 2 - DURATA


L'Associazione ha durata illimitata. L'eventuale scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE


L'Associazione nasce per volontà di cittadini che condividono i seguenti valori di fondo.
A. SVILUPPARE E METTERE IN PRATICA IL CONSUMO CRITICO
Inteso come atteggiamento critico dei consumatori, che non subiscono i messaggi pubblicitari ma valutano e scelgono i prodotti in base a criteri stabiliti da loro stessi e non imposti dal mercato. Il gesto di fare la spesa non è un'azione priva di significato, un atto privato che riguarda solo il consumatore, i suoi gusti, i suoi desideri, il suo portafoglio. Esso può assumere una forte e chiara valenza sociale, economica e politica. Prendere consapevolezza di questo potere permette di elaborare una strategia di condizionamento della politica di approvvigionamento, produzione e distribuzione delle imprese. In merito l'Associazione si propone di:
- Informarsi, formarsi e informare sviluppando nei componenti del gruppo e negli altri la mentalità di consumatori critici.
- Acquistare e consumare prodotti etici e biologici puntando al rispetto dell'uomo, al rispetto dell'ambiente, alla salute, alla solidarietà, alla sobrietà e sostenibilità, al gusto, al riavvicinamento ai ritmi naturali e al concetto di uomo integrato nella natura.
- Acquistare da piccoli produttori, possibilmente locali.
B. SOCIALIZZARE
Vale a dire il bisogno e il desiderio di condividere con altri le proprie idee, posizioni, decisioni. In merito l'Associazione si propone di:
- Creare una rete di amicizia e solidarietà tra i componenti del gruppo e i simpatizzanti, generando relazioni che possono crescere fino alla condivisione di uno stile di vita comune, basato sulla ricerca quotidiana dell'essenzialità e della sobrietà.
- Consentire un contatto diretto tra produttore e consumatore, creando la possibilità di conoscere meglio il comportamento dell'azienda che produce il bene.
- Sviluppare e creare solidarietà e consapevolezza, una solidarietà lata che si estende, a partire dai membri del gruppo stesso, ai piccoli produttori che forniscono i prodotti, fino a comprendere, nel rispetto dell'ambiente, i popoli del Sud del mondo; e così acquisiamo una maggiore consapevolezza del mondo che ci circonda e delle sue contraddizioni.
C. SFRUTTARE I BENEFICI DEL FARE INSIEME
La comunità di persone, fin dalle origini, moltiplica le opportunità del singolo. In merito l'Associazione si propone di:
- Fare acquisti collettivi di beni e servizi e di distribuzione degli stessi fra i soci, senza applicazione di alcun ricarico.
- Ridurre il prezzo di acquisto dei prodotti, beni e servizi, attraverso lo sconto praticato per quantità e la programmazione degli acquisti; la sobrietà inoltre passa attraverso la scelta di acquistare ciò di cui abbiamo effettivamente bisogno.
- Consentire una riduzione dei tempi necessari a fare la spesa a favore delle relazioni interpersonali.
- Promuovere la cultura e la coltura: i prodotti locali spesso si accompagnano a colture e culture tradizionali della propria zona, intendiamo allungare la loro vita e proteggere la biodiversità, oltre che conservare un mondo di sapori, ricette e tradizioni.
- Promuovere la Rete di GAS: meglio far parte di una rete di GAS per condividere esperienze, fornitori, informazioni, ecc.

Art. 4 - REGOLAMENTI


La vita dell'Associazione ed il proprio funzionamento giuridico è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti. L'approvazione dei nuovi Regolamenti spetta all'Assemblea. I Regolamenti normano la corrente attività gestionale, regolano i rapporti tra i membri, disciplinano i comportamenti degli stessi nei rapporti interpersonali e nella fruizione degli spazi comuni.

Art. 5 - SOCI


Possono aderire all'Associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone di indubbia moralità che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni si riconoscono nello Statuto e intendono perseguire lo scopo sociale di cui all'articolo 3. I candidati al titolo di Socio devono presentare richiesta di associazione al Consiglio Direttivo che valuta, a proprio giudizio insindacabile, l'idoneità del candidato esprimendo parere favorevole o contrario, sempre motivato. I Soci possono essere ascritti alle categorie di:
- Ordinari: persone fisiche che aderiscono all'Associazione, prestando attività gratuita e volontaria secondo le norme e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, dallo Statuto e dai Regolamenti. Essi pagano l'ammontare della quota associativa, partecipando alle attività ordinarie della stessa, alle manutenzioni dei luoghi e dei beni sociali. Esercitano elettorato attivo dal momento del tesseramento e passivo trascorso 1 anno dalla data esatta di tesseramento.
- Onorari: persone fisiche o giuridiche che, per particolari meriti o opere prestate a favore dell'Associazione, sono identificate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, meritevoli del riconoscimento. Ai Soci onorari non compete il versamento di una quota associativa. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle norme previste dallo Statuto e non hanno, nell'Associazione, possibilità di partecipazione e di elettorato attivo e passivo. Es. Sindaco, Parroco o altre persone di riferimento nella comunità.
- Simpatizzanti: sono Soci che condividono le finalità dell'associazione, ma limitano il proprio interesse all'acquisto collettivo. Diritti e doveri degli stessi, così come quote associative, sono perfezionati nel Regolamento. Non esercitano elettorato né passivo né attivo.
La quota sociale annua è intrasmissibile sia per atto tra i vivi che per causa di morte.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI


I Soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa. Ogni Socio si impegna a rispettare il presente Statuto e i regolamenti ad esso correlati. Rientra nei doveri di ciascun Socio, tra gli altri, anche:
- sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro;
- offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.
L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e/o alla reputazione della stessa.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO


Il titolo di Socio viene perso per:
- Mancato pagamento della quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo nel Regolamento;
- Dimissioni volontarie;
- Radiazione per atti lesivi dell'Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento o qualora intervengano gravi motivazioni che non consentano il proseguimento del rapporto associativo. La radiazione ha luogo su proposta del Consiglio Direttivo che sottopone la questione all'Assemblea dei Soci Iscritti. L'Assemblea per essere valida deve avere almeno il 30% più uno dei Soci aventi diritto di voto. La ratifica della radiazione avviene qualora la proposta venga accolta con almeno i 50% più uno dei voti favorevoli degli intervenuti in Assemblea. I Soci radiati non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, a nessun titolo, e non hanno diritti di sorta sul patrimonio dell'Associazione stessa.
- Decesso;
- Inabilitazione (cioè il Socio non è più in grado di esercitare consapevolmente la propria funzione);

Art. 8 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE


Visto il carattere dell'Associazione e la scarsità di risorse economiche, ogni Socio dovrà comunicare all'atto del tesseramento un indirizzo e-mail che si impegna a consultare sistematicamente. Tale strumento è considerato lo strumento ufficiale che l'Associazione utilizza per le comunicazioni con i suoi associati. L'Associazione declina ogni responsabilità per il mancato ricevimento o mancata lettura da parte dei suoi associati delle comunicazioni di qualsiasi genere. L'impossibilità di accesso alla rete Internet può essere motivo di non accettazione del Socio all'interno dell'associazione.

Art. 9 - ASSICURAZIONE


L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi. Potrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli Soci. In entrambi i casi l'Associazione potrà usufruire delle specifiche convenzioni attivate dalle organizzazioni con cui sarà associata.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 11 - ASSEMBLEA


L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Può essere Ordinaria o Straordinaria. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano. L'Assemblea è costituita dai Soci aventi diritto di voto, ossia i Soci in regola con il versamento delle quote associative che tali risultino da almeno il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea. Tali Soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria. Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe. L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, con il compito di:

- esprimere le linee generali cui dovrà ispirarsi l'attività dell'Associazione;
- ratificare l'importo delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- discutere, valutare, proporre in merito alle scelte relative a manifestazioni;
- approvare ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta;
- approvare il bilancio d'esercizio ovvero il rendiconto economico;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo; deliberare gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- deliberare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- decidere, qualora in futuro se ne presenti la necessità, di porre un limite al numero di Soci iscritti. Tale limite potrà essere richiesto da questioni oggettive di carattere logistico o per qualsiasi altra ragione per cui lo svolgimento delle normali attività dell'Associazione non sia più gestibile dai Soci stessi. Eventuali decisioni in materia non comporteranno la modifica dello Statuto, ma saranno semplicemente aggiunte al Regolamento;

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per:
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione o fusione con enti simili per finalità e scopi, con conseguente devoluzione del patrimonio;
- Modificare lo Statuto.
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il 50% degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in assenza di questi, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo identificato dall'Assemblea stessa. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario o, in assenza di questi, da un Socio nominato dai presenti. I verbali dell'Assemblea dei Soci sono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente, salvo ulteriori indicazioni specifiche. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante apposito "Avviso di convocazione", inviato ai Soci via e-mail, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. AI fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con modalità corrette, viene inoltre essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E NOMINA


Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione, che assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo si occupa della corrente gestione sociale, in linea con le direttive espresse dall'Assemblea, e in particolare di:

- redigere annualmente e presentare in Assemblea, entro il mese di aprile, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- Attuare le linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- Promuovere e dirigere, con l'aiuto di tutti i Soci, attività e manifestazioni;
- Determinare annualmente l'importo della quota sociale dovuta da Soci Ordinari e Simpatizzanti;
- Valutare le nuove richieste di iscrizione;
- Indire le Assemblee generali ordinarie e straordinarie;
- Redigere i Regolamenti;
- Redigere ed adottare le modifiche dello Statuto che andrà poi approvato in Assemblea;
- Assumere tutte le deliberazioni inerenti alla gestione del personale, qualora presente, sia dipendente che volontario;
- Determinare gli importi per i servizi resi dall'Associazione;
- Adottare i provvedimenti disciplinari verso i Soci;
- Creare, mantenere, risolvere i rapporti con le amministrazioni pubbliche;
- Agire come organo di conciliazione per la soluzione di questioni, conflitti e controversie interne tra Soci, laddove non diversamente previsto;
- Occuparsi degli acquisti e delle spese correnti dell'Associazione entro i limiti previsti dallo Statuto;
- Tenere i rapporti con sponsor e istituzioni amministrative del territorio.

E' composto da un numero di membri definito di volta in volta dall'Assemblea. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di due riunioni annue del Consiglio Direttivo, può comportare la sua immediata decadenza dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un Consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si provvederà alla convocazione di un'apposita Assemblea elettiva per il rinnovo dello stesso. Il Consiglio Direttivo è elettivo e dura in carica tre anni.

Art. 13 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio ha il potere di attribuire gli incarichi di Segretario e Tesoriere ad una stessa persona. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza e agisce su sua delega. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. II Segretario redige il verbale delle riunioni, gestisce l'archivio dell'Associazione e l'elenco aggiornato dei Soci distinto per tipologia. Il Consiglio Direttivo può demandare, con delega scritta, ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a singoli Soci o gruppi di Soci specifici incarichi, lavori o studi per problemi specifici della vita associativa. Spetta al Presidente la gestione diretta di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, al Tesoriere la gestione dei rapporti bancari e fiscali con banche, cooperative ed amministrazioni statali per la tenuta delle disponibilità di cassa e degli adempimenti previsti dalla normativa per le associazioni di promozione sociale. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta motivata e scritta da almeno due membri. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo posta elettronica, SMS, o altro sistema informatico/telematico. Nell'avviso vanno esplicitati gli argomenti dell'Ordine del Giorno. Allo scopo di rendere possibile l'avviso per via telematica i componenti del Consiglio Direttivo dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso l'indirizzo e-mail indicato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliazione. Per la validità della riunione di Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in mancanza di quest'ultimo, da un membro di Consiglio Direttivo nominato dai presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 14 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI


Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono rese gratuitamente.

Art. 15 - PATRIMONIO


L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative, versate dai Soci, che saranno stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- Contributi volontari dei Soci;
- Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, sovvenzioni, liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti pubblici, istituti di credito, aziende o altri soggetti privati;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Ogni altra eventuale entrata compatibile con le finalità sociali.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - ESERCIZIO SOCIALE


Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO


L'Assemblea straordinaria dei Soci iscritti può decidere lo scioglimento anticipato dell'Associazione o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile. Per deliberare circa lo scioglimento è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei Soci ed in regola con il pagamento della quota sociale. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci provvede all'elezione del Commissario Liquidatore scelto tra tutti i soci aventi diritto di voto che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione. L'Assemblea straordinaria dei Soci indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali Enti ed Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del patrimonio.

Art. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA


Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale I‘Associazione.

Art. 19 - NORME FINALI


Per quanto non contenuto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni, con particolare riferimento a quelle di promozione sociale.

Monastier (TV), lì 21.11.2019 Rev. n.1 – modifica apportata rispetto la Rev.0: articolo 1 – cambio sede legale da "presso il domicilio del Presidente pro-tempore così come rilevato dall'elenco dei Soci" a "presso Piazza Marconi n.1 31050 Monastier di Treviso (TV)". La proposta è stata approvata all'unanimità dall'assemblea del 21.11.2019.